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Decertificazione – art. 15 della Legge 183/2011
Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e “decertificazione” – art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011
Dal 1° gennaio 2012 sono in vigore le modifiche - introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)”, - alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
La nuova disciplina prevede:
a) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
b) sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
c) nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000);
d) ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale;
e) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
f) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di certificazione amministrativa mirate alla completa “decertificazione” nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e privati.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi (ASL, Poste, Trenitalia, gestori telefonici, gestori energia elettrica, ecc.) i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)
Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011)”
Questa disposizione obbliga il cittadino all’uso dell’autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà e sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni, previa indicazione – da parte dell'interessato – degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, ai sensi della legge 183/2011, questa istituzione scolastica rilascia solo i certificati destinati a privati (banche, notai, assicurazioni, ecc.), che in quanto tali sono soggetti all’imposta di bollo da € 16,00 salvo esenzioni stabiliti dalla legge, da indicare nella richiesta.